Diritto Societario: Che Cosa Sono I Patti Parasociali?

Il patto parasociale è un accordo tra soci di società di persone o di capitali, che disciplina, per tutto ciò che non è previsto dallo statuto sociale, l’organizzazione societaria e l’esercizio del voto dei soci. Si tratta dello strumento idoneo per stabilizzare gli assetti proprietari ed il governo della società, e per realizzare il programma societario al meglio.

Le caratteristiche dei patti parasociali

I patti parasociali più frequenti sono i sindacati finanziari, i sindacati di blocco, i sindacati di voto ed i sindacati di amministrazione.
Il patto parasociale può avere una durata illimitata, ma in questo caso è consentito sempre il recesso del partecipante con un preavviso di sei mesi, oppure una durata determinata, fino ad un massimo di cinque anni. In questo caso, trascorsi i cinque anni è necessaria una nuova manifestazione di volontà di rinnovo.

I limiti dei patti parasociali

Il limite del patto parasociale è che, salvo che per le società quotate, non è opponibile alla società, né ai terzi, e non è coercibile, a meno che non siano adottate particolari strutture legali per la sua gestione.
Per questi motivi, il socio che viola gli impegni assunti dal patto corre il rischio dell’espulsione dal patto stesso e può essere tenuto i risarcire i danni causati agli altri partecipanti, oltre che, se convenuta, a pagare una penale.

Il quadro normativo dei patti parasociali

Il patto parasociale è disciplinato dall’art. 2341 bis del c.c. è un patto accessorio e un “accordo atipico”, rispetto al contratto di società. È considerato legittimo dal nostro ordinamento giuridico purché sia dimostrabile la meritevolezza dell’interesse perseguito dai partecipanti ai sensi dell’art. 1322, 2° co.

Patti parasociali: le recenti pronunzie significative della giurisprudenza sull’argomento

  1. Sulla variazione delle partecipazioni sociali nel corso del patto: Cass. civ. Sez. I, 10/07/2018, n. 18138 – l’efficacia del patto parasociale non è incisa dalla modifica, seppur radicale, delle aliquote di partecipazione dei contraenti al capitale sociale;
  2. Sulla nullità del rinnovo automatico del patto alla scadenza: Corte d’Appello Brescia Sez. I, 08/10/2018 – va dichiarata la nullità della clausola del patto parasociale che prevede che si intenderà tacitamente prorogato, per uguale periodo di 5 anni, nel caso nessuno dei soci comunichi agli altri soci la volontà di recedere dal patto con preavviso di un anno prima della scadenza.
  3. Sulla clausola “russian roulette” contenuta in un patto parasociale: Corte d’Appello Roma Sez. spec. in materia di imprese, 03/02/2020- si tratta di una clausola diretta a risolvere le ipotesi di stallo del rapporto sociale o di mancato rinnovo del patto alla scadenza, mediante l’uscita “forzosa” di uno dei soci dalla compagine; il meccanismo prevede che il Socio A offra al Socio B di acquistare la partecipazione per un dato prezzo, ed il Socio B avrà il diritto di scegliere se acquistare la partecipazione di A o vendere la propria partecipazione ad A alle medesime condizioni; la Corte statuisce che è valida la clausola “russian roulette”, anche se non prevede criteri di valorizzazione della partecipazione, rimettendola alle parti.
  4. Sulla validità della “opzione put” contenuta nei patti parasociali: Corte d’Appello di Milano 13 febbraio 2020 – la valutazione della validità della clausola che attribuisce il diritto di “opzione put” per la vendita della propria partecipazione ad un altro socio, e che preveda condizioni tali da assicurare l’immunità del socio dalle perdite della società ed assicuri un rendimento dalla partecipazione, deve essere fatta in concreto, verificando che non si determini un’alterazione della causa del contratto di società o un’esclusione assoluta del socio dalle perdite, altrimenti realizzandosi una violazione del divieto di “patto leonino”, di cui all’art. 2265 c.c.

 

I professionisti di Landolfi & Associati attivi nel settore Diritto Societario restano disponibili ad approfondire le novità giurisprudenziali e normative sopra illustrate e la loro applicazione concreta a questioni relative a specifici rapporti societari.

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