1. Premessa
La prassi sempre più diffusa di stipulare contratti telematici, cioè contratti online sia tra imprese che con consumatori, ci fornisce l’occasione per un riepilogo delle caratteristiche di tale fattispecie e per un breve approfondimento anche delle diverse modalità di stipula.
Il contratto telematico è un accordo concluso a distanza, la cui caratteristica principale è da ravvisarsi nella stipula finale che avviene con strumenti telematici, senza che le parti siano presenti nello stesso luogo contemporaneamente.
Il fondamento normativo di tali particolari contratti è rinvenuto in Italia, in assenza di una esplicita previsione, sia nell’ art. 1322, comma 2, che afferma il principio dell’autonomia negoziale, che consente di stipulare contratti che non sono previsti dalla legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, sia nell’art. 1350 c.c., che sancisce il principio della libertà della forma dei contratti , in base al quale, salve alcune eccezioni, è sufficiente che il consenso alla stipula del contratto sia manifestato con qualsiasi mezzo idoneo.
2.“Point and click” o firma digitale
I contratti telematici possono essere stipulati utilizzando due diverse modalità: col sistema del “point and click” o con firma digitale.
Tali differenti modalità di perfezionamento , riflettono una importante distinzione nell’ambito del commercio elettronico, quella tra “business to business” (B2B) e “business to consumer” (B2C).
Difatti, nei rapporti contrattuali business to business , tra aziende e/o professionisti, interviene, più frequentemente, l’utilizzo della firma digitale, invece, nei rapporti business to consumer, tra aziende e consumatori, prevalendo l’esigenza della celerità ed immediatezza, si ricorre, nella maggior parte dei casi, al sistema di perfezionamento “point and click”.
In merito, va aggiunto che, quando viene utilizzato, nei contratti telematici, il metodo “point and click”, una particolare attenzione deve essere rivolta al requisito della forma, soprattutto, nei casi in cui la legge prescriva la forma scritta a pena di invalidità del contratto, come avviene per molti contratti bancari, assicurativi e nel settore B2C, ed occorre domandarsi e verificare, di volta in volta, quando tale requisito sia soddisfatto, potendo risultare altrimenti inficiata l’efficacia del contratto .
La legge (D.lgs. 82/2005, art. 20, c. 2) stabilisce che il documento informatico sottoscritto con firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma e soddisfa il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti a pena di nullità (art. 1350 codice civile di cui sopra), avendo altresì l’efficacia della scrittura privata (art. 2702 codice civile), salvi i casi in cui la firma digitale sia basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, in quanto in tali casi equivarrà a mancata sottoscrizione.
3. Contenuto
Nei contratti online le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in fase precontrattuale ed è altresì altrettanto necessario che vengano rispettati gli obblighi informativi precontrattuali previsti dal nostro ordinamento, che ricomprendono informazioni generali che devono essere facilmente accessibili quali, nome dell’impresa, sede legale, indirizzo email, numero iscrizione REA e partita IVA, etc..
Inoltre, il prestatore del servizio online è tenuto a fornire ai destinatari, prima dell’invio dell’ordine, in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile anche ulteriori informazioni relative alle varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, quali: il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso, le modalità di correzione degli errori di inserimento dati prima dell’invio dell’ordine, le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano e l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Difatti, la normativa sul commercio elettronico, disciplinata dal D. lgs 9 aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE, individua nel prestatore dei servizi dell’e-commerce il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi informativi.
La detta normativa prevede una sanzione amministrativa fino a 10 mila euro per il prestatore che violi le disposizioni riguardanti gli obblighi informativi generali, quelle riguardanti le comunicazioni commerciali, o che non abbia fornito le informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 21, comma 1, D.lgs. 70/2003) e per violazioni di particolare gravità, o in caso di reiterata inosservanza delle disposizioni sugli obblighi informativi, la sanzione è raddoppiata (art. 21, comma 2, D.lgs. 70/2003).
Alle sanzioni previste dalla normativa sul commercio elettronico potranno inoltre aggiungersi quelle relative alla violazione degli obblighi informativi previsti da altre leggi eventualmente applicabili.
Inoltre, ad ulteriore riprova della maggiore tutela prevista a favore dei consumatori, nei contratti B2C è previsto un obbligo informativo più dettagliato ed inderogabile, che invece ammette accordi in deroga solo nel B2B (ossia nel commercio fra imprese).
4. Contratti telematici e Blockchain
Nel corso di un approfondimento dei contratti telematici, si rende necessario anche un breve cenno alla tematica Blockchain.
Preliminarmente, con il termine blockchain si definisce la tecnologia che sfrutta, in modo univoco e sicuro, le caratteristiche di una rete informatica che ha lo scopo di gestire e aggiornare un registro che a sua volta è strutturato in una catena di blocchi contenente dati ed informazioni. Sostanzialmente, la blockchain è un libro mastro nel cui sistema vengono registrate delle operazioni che non possono essere in alcun modo snaturate, modificate o manomesse.
Dunque, le parti nel corso della stipula di un contratto telematico vi introdurranno delle clausole contenenti le condizioni e gli effetti desiderati; successivamente, inseriranno il contratto telematico nella Blockchain prescelta e nel momento in cui la rete otterrà il consenso delle parti, il contratto eseguirà automaticamente le condizioni in esso previste e dopo l’esecuzione, la Blockchain darà atto del perfezionamento del contratto.
Mediante la tecnologia blockchain il contratto assume una forma direttamente tecnologica, che si estende alla fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali, quindi, è evidente che l’utilizzo della stessa, già presente nel settore finanziario, verrà ad ampliarsi in molti altri campi della contrattualistica tra aziende e consumatori.
5. Recenti decisioni giudiziali
Sul punto, segnaliamo le seguenti recenti decisioni della Suprema Corte:
- Il procedimento “point and click”, molto diffuso nel commercio elettronico, che presuppone che la volontà negoziale del cliente venga espressa online compilando un modulo elettronico predisposto dal fornitore e cliccando su un apposito pulsante di accettazione, è sufficiente ad integrare la forma scritta, quando questa non sia richiesta a pena di nullità. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/04/2021, n. 9413);
- la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permettano una registrazione durevole dell’accordo (Cass. S.U. n. 21622 del 2017).
A cura di Adriana del Giudice ed Antonio Landolfi
I professionisti di Landolfi & Associati attivi nel settore del Diritto Commerciale restano disponibili ad approfondire la tematica dei contratti telematici, l’applicazione pratica degli stessi alle esigenze dei clienti e le novità giurisprudenziali e normative sopra illustrate.