Holding nei Gruppi Societari: Responsabilita’ degli Amministratori delle Controllate

Premessa

Come già affrontato nel precedente articolo pubblicato sul blog Landolfi&Associati con il quale si è approfondito il tema della responsabilità della capogruppo, la diffusa prassi di creare Gruppi societari con a capo una società Holding, che detiene le partecipazioni pone in risalto il tema della responsabilità degli amministratori delle singole società del Gruppo.

Pertanto, per completezza, con il presente articolo esamineremo il ruolo e le responsabilità degli amministratori nel gruppo societario, segnalando alcune recenti decisioni giudiziali, che ci offrono lo spunto per questo breve contributo.

L’interesse complessivo del Gruppo

In particolare, l’aspetto saliente che si ravvisa nei gruppi costituiti da più società assoggettate alla direzione unitaria di una Holding, come disciplinato dagli artt. 2497 c.c. e seguenti, consiste nell’essere tutte sottoposte all’influenza dominante di un unico soggetto, che, direttamente o indirettamente, le controlla e di fatto ne coordina ed influenza le attività di impresa, secondo un disegno unitario.

L’amministratore di ogni società del gruppo ha certamente il dovere di proteggere gli interessi delle società controllate che amministra ma, contemporaneamente, nei casi in cui l’interesse del gruppo si avvicini o coincida con l’interesse della singola società amministrata, può proteggere anche gli interessi del gruppo.

L’aspetto critico di tale ruolo dunque, si ravvisa nell’obbligo in capo ad ogni amministratore, di verificare la correttezza delle direttive impartitegli dalla holding e dai suoi amministratori, e che esse non siano pregiudizievoli per gli interessi della società amministrata, purchè non attribuiscano alla stessa alcun altro vantaggio “compensativo”.

Infatti, l’apparente svantaggio subito dalla singola società del gruppo potrebbe non essere in concreto pregiudizievole per l’intero gruppo, ad esempio perché i vantaggi derivanti ad altre società del gruppo sono tali da colmare gli svantaggi per la singola società; pertanto, può verificarsi che talune  operazioni, in sé pregiudizievoli per una o alcune delle società del gruppo, possano trovare una giustificazione nella politica d’insieme del gruppo e negli interessi complessivi dello stesso, oltre che nei benefici indiretti che anche la società che subisce il sacrificio economico trae.

Pertanto, la responsabilità degli amministratori andrà analizzata caso per caso, alla luce anche degli interessi generali del gruppo e dei vantaggi indiretti conseguiti da ogni società.

La discrezionalità amministrativa

Si deve precisare che in ogni caso è devoluta alla discrezionalità dell’amministratore la valutazione se una data operazione nell’ambito del gruppo sia o meno vantaggiosa per la società e l’importanza delle ragioni e degli interessi sottesi a quella data scelta.

Difatti, la responsabilità della capogruppo e degli amministratori delle controllate, potrebbe risultare esclusa qualora il danno alle partecipate non sussista, alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione, oppure grazie a un’integrale riparazione in altro modo, alle singole società che hanno subito il pregiudizio immediato.

Come noto, gli amministratori sono liberi di gestire la società in maniera discrezionale e le scelte gestionali soggiacciono alla business judgement rule, che preclude al Giudice la valutazione di tali scelte di pura gestione, ovviamente laddove effettuate con la necessaria diligenza, analisi preventiva e prudenza; pertanto, in sintesi, le scelte economico-gestionali-imprenditoriali degli amministratori sono, per loro natura, insindacabili.

Naturalmente, ai fini dell’eventuale responsabilità dell’amministratore, dovrà essere valutata la violazione del canone di diligenza richiesto dall’art. 2392 c.c. per le S.p.A. e 2476 c.c. per le S.r.l.

Quanto all’onere probatorio, trattandosi di inadempimento contrattuale, la società (art. 2393 c.c.) o i singoli soci (art. 2393-bis c.c.) potranno limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’amministratore ai suoi obblighi, sarà invece quest’ultimo che avrà l’onere di dimostrare che il fatto causativo del danno non sia a lui imputabile, secondo i criteri generali di cui all’art. 1218 c.c.

Decisioni giudiziali rilevanti

Sul punto, segnaliamo le seguenti decisioni:

  • La circostanza che l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell’impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all’inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all’accettazione dell’incarico, gl’imponeva di vigilare sull’andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli. Tale responsabilità non è esclusa dall’appartenenza della società ad un gruppo d’imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2021, n. 5795).
  • In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali verso la società stessa, appartenente ad un gruppo societario, nel valutare il danno cagionato alla singola società dai suoi amministratori occorre tener conto dei vantaggi compensativi ad essa derivanti dall’appartenenza al gruppo, ma l’onere di allegare, e di provare, i benefici indiretti connessi al vantaggio da ciò derivante, e la loro idoneità a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta, grava sugli amministratori, convenuti con l’azione di responsabilità sociale. (Cass. civ., Sez. I, 24/08/2004, n. 16707).

 

 

I professionisti di Landolfi & Associati attivi nel settore del Diritto Societario restano disponibili ad approfondire la tematica della responsabilità degli amministratori di holding, e ad esaminare casi specifici secondo le esigenze dei clienti e le novità giurisprudenziali e normative sopra illustrate.

 

“A cura di Adriana del Giudice ed Antonio Landolfi”

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin