Come costituire una società in Turchia: suggerimenti operativi

Premessa

 

L’esperienza professionale recente relativa alla costituzione di società in Turchia, ci porta ad una breve ricognizione delle possibilità esistenti sotto il profilo aziendale e societario per le imprese italiane intenzionate alla produzione di beni o alla erogazione di servizi nel mercato turco.

 

Business Overview

 

Nel 2021 l’economia turca è cresciuta dell’11%: con un tasso medio annuo di crescita del PIL reale del 5.1%, nel periodo 2002-2021, la Turchia si posiziona all’undicesimo posto nella classifica delle più grandi economie mondiali (superando l’Italia che è al dodicesimo posto – TurkStat, Eurostat, IMF, PPP). 

Naturale snodo tra Europa, Asia e Nord Africa, molte multinazionali continuano a scegliere di avere la loro sede centrale regionale o impianti di produzione situati in questo paese (tra cui Nestle, Unilever, Ford, Mercedes, Toyota, BOSCH, Renault per citarne solo alcune). 

I settori nei quali la Turchia attrae maggiormente gli investimenti stranieri sono quelli dell’automotive, (quattordicesimo produttore mondiale e quarto in Europa), Macchinari & Apparecchiature, Difesa e Aerospazio, Energia, Agroalimentare, Infrastrutture, Finanza. (Turkstat, OSD, ODD 2020).    

Tra i motivi per i quali la Turchia scegliere la Turchia, oltre la posizione geografia strategica, una serie di incentivi sotto forma di deduzioni fiscali nel campo manufatturiero, giuslavoristico, R&D e la presenza di free zones nel territorio. 

La Turchia ha altresì sottoscritto accordi bilaterali contro la doppia imposizione fiscale con numerosi paesi europei ed extraeuropei (Accordo con l’Italia in vigore dal 1.12.1993) che prevedono l’esclusione di qualunque forma di discriminazione fiscale nei confronti dei soggetti stranieri.

Sulla base dei dati Turkstat, nel 2020, l’Italia si conferma il quinto fornitore della Turchia, dopo Cina, Germania, Russia e Usa e quinto cliente dopo Germania, UK, Usa e Iraq.

 

Modelli Societa’ Commerciali In Turchia

 

Un investitore straniero interessato a intraprendere un’attività imprenditoriale in Turchia ha a disposizione due categorie di imprese societarie regolate dal codice di commercio turco, entrato in vigore in vigore il 1° luglio 2012. 

 

Da un lato, le c.d. private partnerships, caratterizzate da un regime solidale di responsabilità dei partners e, dall’altro, le società di capitali che sono rappresentate dalle società per azioni (anonim şirket) e dalle società a responsabilità limitata (limited şirket). 

 

Queste due ultime tipologie societarie sono quelle più, frequentemente, utilizzate dagli investitori stranieri in Turchia alla luce, in via generale, del regime limitato di responsabilità dei soci all’investimento effettuato nella società. 

La scelta è, ovviamente, legata alle esigenze dell’investitore ma di seguito illustreremo le caratteristiche principali di questi due ultimi tipi di modelli societari, al fine di fornire elementi di valutazione nella selezione del modello più adatto.  

 

Anonim Şirket (A.S.)

 

Come regola generale, la costituzione di una società per azioni non è soggetta ad alcun consenso normativo o governativo, ad eccezione di alcuni settori specifici (ad esempio bancario, energetico, holding ecc.) in cui gli investitori sono obbligati a ottenere il  consenso del Ministero del Commercio e/o dell’autorità regolamentare competente; inoltre, in alcuni specifici settori (bancario e assicurativo, immobiliare, finanziario, intermediazione, alcuni servizi finanziari), è possibile operare soltanto attraverso il tipo societario A. S.    

E’ possibile costituire una A.S. a socio unico senza limiti di numero di azionisti (anche se, ai sensi della legge vigente sui mercati dei capitali, una società è considerata pubblica se ha più di 500 azionisti) e gli azionisti possono essere persone fisiche o giuridiche, senza restrizione di nazionalità. 

Il capitale sociale minimo non deve risultare inferiore a 50.000 lire turche; tuttavia, solo il 25% del capitale sociale deve essere depositato in un conto corrente presso una banca turca prima della costituzione mentre il residuo 75% va versato entro due anni dalla costituzione; inoltre, non è necessario emettere certificati azionari.

Nelle A.S., la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritta. 

L’amministrazione di una A.S. è affidata a due organi distinti, il consiglio di amministrazione (Board of Directors) e l’assemblea dei soci (General Assembly). 

L’organo amministrativo può essere anche unipersonale e viene nominato, per la prima volta, con l’atto costitutivo e, successivamente, eletto dall’assemblea dei soci. 

Gli amministratori non devono necessariamente essere soci né vi sono restrizioni rispetto alla loro nazionalità: tuttavia, segnaliamo che se un amministratore è un cittadino straniero, è necessario ottenere un codice fiscale turco. 

Una rilevante differenza rispetto al modello societario italiano e di molti altri ordinamenti: in caso di incapienza del patrimonio sociale, per i debiti tributari e di lavoro della società, sussiste, una responsabilità patrimoniale in capo agli amministratori.

Vanno segnalati altri due aspetti peculiari: (i) l’impossibilità di inserire clausole di prelazione, put and call, clausole tag-along e drag along nello statuto sociale di una A.S. (che dovranno prevedersi in appositi shareholders’ agreements ) e (ii) particolari diritti e prerogative riconosciuti al socio di minoranza  ( quali il diritto di richiedere al consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea generale e, se già convocata, di richiedere integrazione dell’ordine del giorno, di posporre la data dell’assemblea di discussione del bilancio, di richiedere giudizialmente, in caso di giustificati motivi, la liquidazione della società e di opporsi alla estinzione delle responsabilità di soci fondatori, amministratori e revisori della società), tenuto conto che in base alle previsioni del codice del commercio turco, nelle società chiuse, la qualifica di azionista di minoranza spetta solo a coloro i quali detengano almeno detenere almeno il 10% del capitale sociale (5% se le azioni della società sono quotate in borsa).

L’assemblea generale è l’organo con cui gli azionisti devono supervisionare l’attività e la gestione di una società che resta competente, tra l’altro, a deliberare in merito alle modifiche allo statuto, alla nomina del consiglio di amministrazione, alla distribuzione degli utili o alla vendita di una parte significativa del patrimonio della società.

 

Limited Şirket

 

Il numero dei soci può, indifferentemente, essere ricompreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 50. I soci possono consistere in persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti in Turchia. 

Il capitale sociale minimo non deve risultare inferiore a 10.000 lire turche e non richiede il preventivo versamento del 25%: di conseguenza non è necessaria la preventiva apertura di apposito conto corrente turco. 

La responsabilità dei soci è, di regola, limitata e proporzionale al solo valore dei conferimenti; tuttavia, in caso di mancato pagamento delle tasse o contributi sociali, i soci risultano solidalmente responsabili nei confronti del fisco, pro rata limitatamente alla quota di capitale sociale detenuta, qualora il patrimonio sociale non fosse sufficiente a soddisfare il debito.

La gestione degli affari della società è affidata ad uno o più managers, appositamente eletti dall’Assemblea dei Soci (General Assembly), almeno uno dei quali deve, necessariamente, essere socio, ma senza limitazioni di nazionalità o residenza. 

 

Conclusioni 

 

Nel caso di società non detenuta interamente, è importante tener presente, prima della costituzione, che lo statuto di una A.S., non può prevedere limitazioni in merito al trasferimento delle azioni e che, pertanto, dette previsioni vanno inserite in un apposito shareholders’ agreement tra i soci, che diventa, dunque, un patto molto importante nella gestione dei rapporti societari in Turchia.

I tempi per la costituzione per la LS sono sicuramente più veloci ed economici ma va considerata la responsabilità personale dei soci partecipanti.  

Da ultimo, si segnala la forte volatilità della lira turca. Motivo per il quale le controparti turche, siano essi consulenti siano essi operatori economici, tendono a chiedere che i pagamenti vengano effettuati in Euro.

 

 

I professionisti di Landolfi & Associati attivi nel settore Diritto Commerciale Internazionale restano disponibili per ogni approfondimento relativo a strategie di internazionalizzazione in Turchia e sia in Paesi UE che Extra UE, tanto di Civil Law che di Common Law, oltre che per la negoziazione e redazione di contratti internazionali, in Inglese, Francese e Spagnolo.

 

A cura di Daniela D’Orsi e Antonio Landolfi

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